I. Generale - Campo di applicazione
1 Le nostre forniture e prestazioni avvengono esclusivamente in conformità alle seguenti Condizioni generali di vendita. Esse si applicano anche a tutte le transazioni future tra le parti contraenti, senza alcun riferimento speciale rinnovato. Si applicano anche se siamo coinvolti in
Non li faremo espressamente riferimento nei contratti successivi, in particolare anche se forniamo forniture o servizi al cliente senza riserve, sapendo che le condizioni di contratto del cliente sono contrarie o divergenti dalle nostre Condizioni generali di vendita.
Non riconosciamo alcuna condizione del cliente che contraddica o si discosti dalle nostre condizioni di vendita, nemmeno in caso di adempimento incondizionato del contratto.
Il cliente è a conoscenza delle nostre condizioni generali di contratto attraverso i nostri listini prezzi, fatture, e-mail e pubblicazioni su Internet.
II. Offerte e conclusione del contratto, contenuto del servizio
1 Le nostre offerte al cliente sono soggette a conferma. Solo l'ordine è considerato un'offerta vincolante. Questa offerta sarà accettata a nostra discrezione con l'invio di una conferma d'ordine o con riserva di esecuzione persa delle consegne ordinate.
o servizi.
I dati tecnici e le descrizioni contenute nelle nostre informazioni sui prodotti o nel materiale pubblicitario e nelle schede tecniche, nonché le informazioni fornite dal produttore o dai suoi collaboratori, non sono caratteristiche garantite ai sensi dell'art. 197 cpv. 1 OPPURE o garanzie della qualità o della durata della merce che dobbiamo fornire, a meno che le informazioni non siano concordate nei singoli contratti. Usi identificati rilevanti per le merci ai sensi del regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH non costituiscono un accordo o garanzia di una corrispondente caratteristica contrattuale o di qualità delle merci, né un uso richiesto ai sensi del contratto.
3. in caso di vendite basate su campioni o campioni, questi descrivono solo la conformità a test professionali, ma non rappresentano alcuna garanzia per la qualità, condizione o durata della merce che deve essere consegnata da noi.
4. Forniamo consulenza tecnica in base alle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'uso dei nostri prodotti non esonerano l'acquirente dai propri test e prove per determinare l'idoneità dei prodotti per gli scopi previsti.
III. Prezzi, condizioni di pagamento, ritardo nel pagamento
Si applicano i prezzi concordati al momento della stipulazione del contratto, in particolare quelli indicati nel modulo d'ordine o nella conferma d'ordine. Se un prezzo non è stato espressamente stabilito, si applicano i prezzi in vigore al momento della stipula del contratto in base al nostro listino prezzi. I volumi, i pesi e le quantità da noi determinati sono determinanti per il calcolo dei prezzi, se il cliente non si oppone subito dopo il ricevimento della merce. Oltre a questi prezzi (valore netto d'ordine), vengono aggiunti l'imposta sul valore aggiunto applicabile il giorno della consegna nel rispettivo importo legale e, se concordato, i costi dell'assicurazione di trasporto. Per le consegne all'estero possono essere aggiunti altri costi specifici per il paese. L'importo risultante è l'importo finale della fattura (IVA inclusa).
2 Ci riserviamo il diritto di adeguare i nostri prezzi in modo adeguato in caso di variazioni dei costi dopo la stipula del contratto dovute a contratti collettivi, aumenti dei prezzi da parte dei nostri fornitori o fluttuazioni dei tassi di cambio. Tali variazioni di prezzo devono essere comunicate per iscritto almeno quattro settimane prima della loro entrata in vigore. Se il cliente non si oppone ai nuovi prezzi entro una settimana dalla comunicazione, essi si intendono accettati. Ciò non vale se è stato concordato un prezzo fisso.
A meno che non sia stato concordato un termine di pagamento diverso, le nostre fatture sono pagabili 30 giorni dalla data della fattura senza detrazione (data di scadenza). Dopo la scadenza della scadenza (= data di scadenza) indicata sulla fattura, l'acquirente è in mora ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO. Se concediamo ai nostri clienti uno sconto in contanti, l'importo dello sconto in contanti viene calcolato in base all'importo finale della fattura (imposta sul valore aggiunto inclusa), al netto di una tassa forfettaria di trasporto dell'8%, di eventuali spese di assicurazione del trasporto e - in caso di consegne all'estero - di altre spese specifiche per il paese.
4 Il cliente ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono da noi legalmente accertate, incontestate o riconosciute. Inoltre, egli ha il diritto di esercitare un diritto di ritenzione nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
Se il cliente non paga le fatture dovute, se il termine di pagamento concesso viene superato o se la situazione finanziaria del cliente si deteriora dopo la conclusione del contratto o se riceviamo informazioni sfavorevoli sul cliente dopo la conclusione del contratto che mettono in dubbio la solvibilità o la solvibilità del cliente, siamo autorizzati a richiedere l'intero debito residuo del cliente e a richiedere il pagamento immediato di tutti i nostri crediti sulla base dello stesso rapporto giuridico, modificando i contratti stipulati o fornendo garanzie o dopo che la consegna ha avuto luogo. Ciò vale in particolare se il cliente sospende il pagamento, se non incassa l'assegno, se è stata richiesta o aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del patrimonio del cliente o se è stata avviata una procedura d'insolvenza per mancanza di patrimonio.
non è stato aperto.
IV. Tempi di consegna e di esecuzione, ritardo nell'esecuzione
1 I tempi di consegna sono approssimativi, a meno che non sia stata espressamente concordata per iscritto una transazione fissa. I termini di consegna sono generalmente indicati con riserva della collaborazione del cliente in conformità al contratto. Tuttavia, se i tempi di consegna concordati vengono superati a causa di circostanze imputabili a noi, il cliente può recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole da lui stabilito, che deve essere di almeno 15 giorni lavorativi. La revoca deve essere effettuata per iscritto. Le consegne il sabato sono possibili solo dopo un accordo speciale e con un supplemento.
Saremo in mora solo dopo la scadenza di un termine ragionevole fissato dal cliente, che deve essere di almeno 15 giorni lavorativi. In caso di forza maggiore e di altre circostanze straordinarie imprevedibili di cui non siamo responsabili, come ad esempio Siamo autorizzati a posticipare la consegna o la prestazione oltre la durata dell'impedimento e di un adeguato periodo di avviamento se non siamo in grado di adempiere ai nostri obblighi di prestazione senza colpa nostra a causa di incendio, acqua o circostanze simili, guasti di impianti e macchinari di produzione, ritardi nei tempi di consegna o di mancata consegna da parte dei nostri fornitori, nonché interruzioni del funzionamento a causa di carenza di materie prime, energia o manodopera, scioperi, serrate, difficoltà di approvvigionamento dei mezzi di trasporto, interruzioni del traffico, interventi ufficiali. Qualora la consegna o la prestazione subisca un ritardo superiore a un mese, sia noi che il cliente abbiamo diritto, con esclusione di qualsiasi richiesta di risarcimento danni, alle condizioni di cui alla Clausola VIII.
1 - 5 delle presenti Condizioni Generali di Vendita per quanto riguarda la quantità interessata da disservizi nella consegna.
3. in caso di mora, la nostra responsabilità per i danni sarà limitata in conformità con le disposizioni delle clausole VIII. 1-5.
Abbiamo diritto a consegne e prestazioni parziali entro i termini di consegna e di prestazione concordati, se ciò è ragionevole per il cliente.
Il rispetto dei nostri obblighi di consegna e di prestazione presuppone l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi del cliente. Ci riserviamo il diritto di invocare l'inadempimento del contratto.
6 In caso di giustificazione, le eventuali richieste di rimborso delle spese di permanenza o di manipolazione sono rimborsate solo fino a concorrenza dell'importo delle spese di trasporto della fornitura in questione.
7. Se l'ordinante non è in grado di effettuare il prelievo, l'accettazione o il ritiro o se è responsabile di un ritardo nella spedizione o nella consegna, siamo autorizzati, senza pregiudizio di ulteriori diritti, a richiedere un importo forfettario pari ai normali costi di deposito locali, indipendentemente dal fatto che la merce venga immagazzinata presso di noi o presso terzi. Il cliente si riserva il diritto di dimostrare che non si è verificato alcun danno o che il danno è inferiore.
V. Trasferimento dei costi di rischio, di trasporto e di imballaggio
La spedizione è sempre a rischio del cliente o del destinatario, anche se il prezzo è stato concordato per il trasporto pagato alla stazione di ricezione o gratuitamente in cantiere. Non siamo obbligati ad assicurare la merce. Se l'acquirente è in mora di accettazione o di inadempienza del debitore,
il rischio di perdita o deterioramento accidentale delle merci gli passa. Lo stesso vale in caso di violazione di altri obblighi di cooperazione. Se effettuiamo il carico e/o lo scarico e/o il trasporto sulla base di un regolamento contrattuale individuale, questo avviene sulla base delle condizioni generali degli spedizionieri (AB SPEDLOGSWISS) o dei vettori che sono validi per il rispettivo carico o trasporto. Richieste di risarcimento danni nei nostri confronti possono essere fatte valere solo in caso di negligenza grave (dolo, negligenza grave); ciò vale anche nella misura in cui AB SPEDLOGSWISS dovrebbe prevedere un'ulteriore responsabilità. I prezzi sono indicati con imballaggio standard, destinazione libera, non scaricato, in mezzi di carico completi, a meno che non sia stato espressamente concordato un altro mezzo di trasporto.
Se, su richiesta del cliente, viene fornito un imballaggio non conforme alla norma, ciò viene addebitato al prezzo di costo.
Se la merce viene spedita su Europallet, questi verranno addebitati; se gli Europallet vengono restituiti in condizioni integre ad uno dei nostri stabilimenti/depositi di consegna, verranno rimborsati con nota di accredito meno un costo di elaborazione da concordare individualmente.
4 Gli eventuali autoscarichi di gru per autocarri sono a carico e rischio del cliente.
VI. Obblighi dell'Acquirente/Riserva di proprietà
1. la merce consegnata rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto e di tutti gli altri crediti attuali o futuri che ci spettano in virtù del rapporto d'affari con il cliente. L'acquirente è tenuto a contribuire all'iscrizione della riserva di proprietà nel registro pubblico corrispondente e a fare senza indugio le dichiarazioni necessarie. L'inclusione del diritto al prezzo d'acquisto nei confronti del cliente in una fattura in corso e il riconoscimento di un saldo non influiscono sulla riserva di proprietà.
Il cliente è tenuto a trattare l'oggetto dell'acquisto con cura fino all'acquisizione completa della proprietà.
Il cliente non può costituire in pegno o trasferire a titolo di garanzia la merce di nostra proprietà. Egli ha tuttavia il diritto di rivendere la merce consegnata nel corso della normale attività commerciale secondo le seguenti disposizioni. Tale diritto non sussiste se il cliente ha ceduto o costituito in pegno il credito nei confronti del suo partner contrattuale derivante dalla rivendita della merce - in ogni caso effettivamente - in anticipo a terzi o se ha concordato con lui un divieto di cessione.
Al fine di garantire l'adempimento di tutti i nostri crediti di cui al punto VI.1, il cliente cede a noi tutti i crediti, anche futuri e condizionati, derivanti dalla rivendita della merce da noi fornita con tutti i diritti accessori per un importo lordo pari al 110 % del valore della merce fornita, con priorità sulla parte restante dei suoi crediti. Con la presente accettiamo questo incarico.
Finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti nei nostri confronti nell'ambito di una corretta gestione. Egli non è tuttavia autorizzato a stipulare con i suoi clienti un rapporto di conto corrente o un divieto di cessione di tali crediti, né a cederli o pignorarli a terzi. Se, contrariamente al punto 2, esiste un rapporto di conto corrente tra il cliente e gli acquirenti della nostra merce soggetta a riserva di proprietà, il credito ceduto in anticipo si riferisce anche al saldo riconosciuto e, in caso di insolvenza dell'acquirente, al saldo esistente.
6. su nostra richiesta, il cliente deve provare individualmente i suoi crediti ceduti e notificare la cessione ai suoi debitori con la richiesta di pagarci fino a concorrenza dell'importo dei nostri crediti nei confronti del cliente. Siamo inoltre autorizzati ad informare i debitori del cliente della cessione e a riscuotere i crediti in qualsiasi momento. Tuttavia, non ci avvarremo di questi poteri finché il cliente non adempirà ai propri obblighi di pagamento in modo corretto e tempestivo, finché il cliente non avrà presentato una richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza e finché il cliente non cesserà i suoi pagamenti. Se si verifica uno dei casi sopra citati, tuttavia, possiamo richiedere che il cliente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per l'incasso del credito e consegni i documenti corrispondenti.
7 In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, il cliente è tenuto ad informarci immediatamente per iscritto.
Se la merce da noi fornita con riserva di proprietà viene lavorata, mescolata o combinata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce da noi fornita (importo finale della fattura, imposta sul valore aggiunto inclusa) rispetto agli altri oggetti al momento della lavorazione/miscelazione o combinazione. Per tutti gli altri aspetti, lo stesso vale per l'oggetto creato dal trattamento rispetto all'oggetto di vendita consegnato con riserva di proprietà. Se la lavorazione, la miscelazione o la combinazione avvengono in modo tale che l'oggetto del cliente debba essere considerato come l'oggetto principale, si conviene che il cliente trasferisca a noi la comproprietà su base proporzionale. Nel corso della normale attività commerciale, il cliente ha il diritto di disporre, senza costituzione in pegno o cessione, dei prodotti di nuova creazione derivanti dalla lavorazione o trasformazione o combinazione o miscelazione nel corso della normale attività commerciale, a condizione che adempia alle proprie obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale con il cliente.
sarà in grado di tenere il passo con noi in tempo. Il cliente cede a noi a titolo di garanzia i suoi crediti derivanti dalla vendita di questi nuovi prodotti a cui abbiamo diritto di proprietà nella misura della nostra quota di proprietà della merce venduta. Se il cliente combina o mescola la merce fornita con un oggetto principale, cede a Ditten i suoi crediti fino a concorrenza del valore della nostra merce. Con la presente accettiamo tali incarichi.
9. Il cliente cede a noi anche i crediti fino a concorrenza del valore della nostra merce a garanzia dei nostri crediti nei confronti di terzi derivanti dalla combinazione della nostra merce con beni immobili.
10. su richiesta del cliente, ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 20 % i nostri crediti nei confronti del cliente.
In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mora nel pagamento di oltre il 10% dell'importo della fattura per un periodo di tempo non trascurabile, siamo autorizzati a recedere dal contratto e a richiedere la restituzione della merce da noi consegnata, fatte salve ulteriori richieste di risarcimento danni. Dopo aver ritirato la merce da noi consegnata, siamo autorizzati a venderla. Il ricavato della vendita viene compensato con i debiti esistenti del cliente nei nostri confronti, al netto di costi di vendita ragionevoli.
VII. Diritti dell'Acquirente in caso di vizi della merce
Difetti materiali evidenti, forniture errate e differenze di quantità ci devono essere comunicati per iscritto dal cliente immediatamente, al più tardi 3 giorni dopo il ricevimento della merce da parte del cliente. I difetti nascosti devono essere denunciati per iscritto entro otto giorni dalla loro scoperta. L'acquirente è tenuto a verificare, se necessario mediante una procedura di prova, se la merce consegnata è priva di difetti ed è idonea all'uso previsto. Questo vale anche se vengono elaborati in sistemi che non sono stati acquistati da noi. Se si riscontrano difetti solo durante la lavorazione, interrompere immediatamente il lavoro e sostituire i contenitori originali non ancora aperti e non ancora lavorati.
garantire che Essi devono essere messi a nostra disposizione per l'esame su richiesta. Dopo tre mesi dal trasferimento del rischio al cliente ai sensi della clausola V.1. sono escluse contestazioni di vizi occulti, che sono da ritenersi ritardate nella misura in cui avrebbero dovuto essere ragionevolmente riconosciute. In caso di denuncia di vizi tardivi o non conformi alla clausola VII, commi da 1 a 7, il cliente perde i suoi diritti di garanzia ai sensi della clausola VIII, commi da 1 a 5, delle presenti condizioni di vendita, a meno che il vizio non sia stato da noi taciuto in modo fraudolento.
In caso di vizi della merce da noi fornita, siamo obbligati, a nostra discrezione, solo ad eliminare il vizio o a fornire merce priva di vizi (prestazione successiva). Se non siamo disposti o non siamo in grado di fornire prestazioni successive, in particolare se questo periodo irragionevole viene ritardato per motivi di nostra responsabilità o se la prestazione successiva non riesce in qualsiasi altro modo, il cliente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto. Un miglioramento successivo si considera fallito dopo il secondo tentativo, a meno che la natura dell'elemento o altre circostanze non indichino diversamente. Nella misura in cui il cliente subisce danni alla merce da noi fornita a causa di difetti o ha sostenuto spese invano, la nostra responsabilità per questo è disciplinata dalle clausole VII.1, VIII. 1 a 5 e IX.
VIII. Diritti e doveri della nostra società
1. La nostra azienda risponde per danni o spese inutili - indipendentemente dal motivo giuridico - solo se il danno o la spesa inutile
a) è stato causato da noi o da uno dei nostri ausiliari per violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale o b) è imputabile a una grave negligenza o violazione intenzionale del dovere da parte nostra o di uno dei nostri ausiliari.
Ai sensi del punto VIII.1, lettere a) e b), siamo responsabili solo per danni o spese futili causati da una violazione intenzionale o per negligenza grave, a meno che tale violazione non costituisca un vizio materiale ai sensi dell'art. 197 (1) CO della merce da noi fornita.
2. Se siamo responsabili ai sensi della cifra VIII. 1. a) per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale senza colpa grave o dolo, la nostra responsabilità per i danni è limitata ai danni prevedibili e tipici. In questo caso, in particolare, non saremo responsabili per il mancato guadagno del cliente e per danni indiretti consequenziali imprevedibili. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra ai punti 1 e 2 si applicano allo stesso modo ai danni causati da negligenza grave o dolo da parte dei nostri dipendenti o agenti. Non saremo responsabili per danni indiretti subiti dal cliente a causa di rivendicazioni di penali contrattuali da parte di terzi.
Le limitazioni di responsabilità di cui alla clausola VIII. 1. - 2. di cui sopra non si applicano se la nostra responsabilità è obbligatoria ai sensi delle disposizioni della legge sulla responsabilità del prodotto o se vengono avanzate richieste di risarcimento nei nostri confronti per lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Se la merce da noi fornita non ha una caratteristica garantita, saremo responsabili solo per tali danni, la cui mancanza è stata oggetto della garanzia.
È esclusa ogni ulteriore responsabilità per danni diversi da quelli previsti nelle Sezioni VIII. 1-3., indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa. Ciò vale in particolare anche per le pretese di risarcimento danni derivanti da colpa in contrahendo, responsabilità oggettiva, violazione positiva del contratto ai sensi dell'art. 97 CO o pretese per fatto illecito ai sensi dell'art. 41 CO.
Non saremo responsabili in caso di impossibilità o ritardo nell'adempimento degli obblighi di consegna, se l'impossibilità o il ritardo è dovuto al corretto adempimento da parte del cliente degli obblighi di diritto pubblico in relazione al regolamento europeo sulle sostanze chimiche REACH.
6. nella misura in cui tale responsabilità per danni è esclusa o limitata ai sensi della clausola VIII. 1-4. ciò vale anche per quanto riguarda la responsabilità personale per danni dei nostri dipendenti, lavoratori, personale, rappresentanti e agenti ausiliari, nonché agenti ausiliari.
IX. Limitazione dei diritti
Le pretese del cliente per vizi della merce da noi fornita o per prestazioni da noi fornite in violazione dei nostri obblighi - comprese le pretese di risarcimento danni e le pretese di rimborso delle spese perdute - si prescrivono entro un anno, salvo diversa disposizione di cui alle cifre IX.2.-4. o se la legge non prevede termini più lunghi ai sensi dell'art. 129 CO.
2. se abbiamo fornito consulenze e/o informazioni in violazione di un dovere che non devono essere remunerate separatamente, senza aver consegnato merci in relazione alle informazioni o alle consulenze o senza che le consulenze o le informazioni in violazione di un dovere abbiano causato un vizio materiale ai sensi dell'art. 2. se abbiamo fornito consulenze e/o informazioni in violazione di un dovere che non devono essere remunerate separatamente, senza aver consegnato merci in relazione alle informazioni o alle consulenze o senza che le consulenze o le informazioni in violazione di un dovere abbiano causato un vizio materiale ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
197 OPPURE della merce da noi fornita, qualsiasi pretesa nei nostri confronti basata su di essa si prescrive un anno dopo l'inizio del termine di prescrizione legale. pretese del cliente nei nostri confronti derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali, pre-contrattuali o legali.
Anche gli obblighi che non costituiscono un vizio materiale ai sensi dell'art. 197 CO della merce da noi fornita o consegnata si estinguono un anno dopo l'inizio del termine di prescrizione legale. Se le suddette violazioni dei doveri costituiscono un vizio materiale ai sensi dell'art. 197 CO della merce da noi fornita nell'ambito della consultazione o dell'informazione, per la limitazione dei diritti basati su di essa valgono le disposizioni di cui ai punti 1 e 3.
In caso di merce di nuova fabbricazione da noi fornita che sia stata utilizzata per un edificio secondo il suo normale utilizzo e ne abbia causato la difettosità, i diritti del cliente decadono per legge entro quattro anni dall'inizio del termine legale di prescrizione. In deroga alla frase 1, si applica un termine di prescrizione di due anni se i materiali utilizzati sono esclusivamente per la riparazione di edifici.
Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3 non si applicano alla limitazione dei diritti per lesioni alla vita, al corpo o alla salute o alla limitazione dei diritti ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto e per vizi della proprietà della merce da noi fornita, che consistono in un diritto reale nei confronti di terzi in base al quale può essere richiesta la restituzione della merce da noi fornita. Inoltre, non si applicano alla limitazione dei diritti del nostro cliente/cliente che si basano sul fatto che abbiamo malignamente nascosto difetti nella merce da noi fornita o che abbiamo intenzionalmente violato un obbligo in modo grave e negligente. Nei casi di cui alla presente clausola IX.4, al contratto si applica quanto segue
I termini di prescrizione previsti dalla legge per tali crediti diventano caduchi.
X. riscatti
È esclusa la restituzione della merce da noi consegnata priva di vizi. Se siamo eccezionalmente d'accordo con la restituzione di merci impeccabili, viene emessa una nota di credito solo nella misura in cui stabiliamo che la merce può essere riutilizzata senza restrizioni. Per i costi di ispezione, preparazione, rilavorazione e riconfezionamento vengono detratti i costi effettivi di almeno il 20% dell'importo della fattura o di almeno CHF 50.-. Tale nota di accredito non verrà pagata, ma verrà utilizzata solo per il regolamento con consegne future.
XI. clausola di non cessione
Senza il nostro esplicito consenso scritto, i diritti o le pretese nei nostri confronti, in particolare a causa di difetti della merce da noi fornita o di violazioni dei doveri da noi commessi, non possono essere trasferiti in tutto o in parte a terzi o a terzi.
essere costituiti in pegno a favore di terzi.
XII. Luogo di adempimento, Foro competente, Legge applicabile, Clausole commerciali
Il luogo di adempimento e il foro esclusivo per tutte le rivendicazioni tra noi e i commercianti o le persone giuridiche di diritto pubblico o i fondi speciali di diritto pubblico è la nostra sede legale. In assenza di disposizioni di legge imperative in senso contrario
Tuttavia, avremo anche il diritto di intentare un'azione legale contro un cliente presso il foro legale di quest'ultimo.
2. il rapporto giuridico tra noi e il cliente è regolato esclusivamente dal diritto svizzero, così come è applicabile tra commercianti svizzeri e può essere concordato in modo efficace nei rispettivi Paesi di fornitura (vedi I delle presenti condizioni di vendita). È espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di vendita internazionale di merci (CSIG - Vienna UN Sales Convention) e del diritto internazionale privato svizzero.
3 Nella misura in cui siano state concordate clausole commerciali ai sensi delle Condizioni commerciali internazionali (INCOTERMS), si applicherà l'ultima versione degli INCOTERMS (attualmente INCO TERMS 2000).
XIII Disposizioni finali
Qualora singole disposizioni delle disposizioni di cui sopra dovessero essere invalide, parzialmente invalide o escluse da un accordo speciale, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni.
2. memorizziamo i dati dei nostri clienti nell'ambito dei nostri reciproci rapporti commerciali in conformità alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
Ultimo aggiornamento: 05/2010